Fonte Cantiere Terzo Settore
on la legge 108 del 29 luglio 2021 è stato convertito in legge il dl Governance Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e semplificazioni (n. 77/2021), con il quale il Governo è intervenuto, tra l’altro, in materia di proroga del termine per l’adeguamento degli statuti, di disciplina degli enti religiosi civilmente riconosciuti, social lending, organizzazioni di volontariato, disabilità e superbonus.
Proroga del termine per gli statuti
Confermata la proroga al 31 maggio 2022 (precedentemente al 31 maggio 2021) del termine entro il quale gli enti del Terzo settore (Ets) possono modificare i propri statuti (a questo link un approfondimento) con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal codice del Terzo settore (art. 66).
Novità per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, anche se imprese sociali
Introdotte alcune modifiche modificano, rispettivamente, la disciplina degli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 4, comma 3 dlgs n. 117/2017) e integrano la relativa disciplina in materia di impresa sociale (art. 3 dlgs n. 112/2017). Le modifiche sono contenute rispettivamente ai commi 01 e 1-bis dell’art. 66 del dl 77/2021, inseriti in sede di conversione.
L’intervento legislativo è attuato anzitutto modificando l’art. 4, comma 3 dlgs n. 117/2017.
In particolare, è estesa agli enti religiosi civilmente riconosciuti l’applicazione della disciplina recata dal codice del Terzo settore, oltre che per il ramo dedicato allo svolgimento delle attività d’interesse generale (art. 5 dlgs n. 117/2017), anche per la parte di realizzazione delle eventuali attività diverse (art. 6 dlgs n. 117/2017).
È inoltre previsto che i beni che compongono il patrimonio destinato del ramo Ets dell’ente religioso sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.
Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di interesse generale e alle attività diverse, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato.
Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di interesse generale e delle attività diverse.
Anche per il ramo impresa sociale degli enti religiosi civilmente riconosciuti, i beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato (art. 1, comma 3 dlgs n. 112 del 2017).
Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività d’impresa di interesse generale, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato.
Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività d’impresa di interesse generale.
Computo degli associati nelle organizzazioni di volontariato
Tra le novità, la disposizione in materia di ammissione, come associati alle organizzazioni di volontariato, dei gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile, prevedendo l’esclusione di tali gruppi dal computo della quota percentuale del 50 per cento che, ai sensi dell’art. 32, comma 4 dlgs n. 117/2017, si applica nel caso in cui gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato prevedano l’ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o di enti senza scopo di lucro (comma 02 dell’art. 66, inserito in sede di conversione).
Operativo il regime fiscale del social lending
Per applicare il social lending (o prestito sociale) (comma 1 art. 78 dlgs 117/2017) non servirà più attendere il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze sul regime fiscale previsto dal comma 3 dell’art. 78 del dlgs 117/2017, abrogato proprio dalla conversione del dl Governance (comma 10 dell’art. 66-bis). Il social lending sarà operativo dopo l’avvio del registro unico nazionale del Terzo settore.
Interventi in materia di disabilità
Al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (art. 3 legge n. 186/200), con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del Pnrr, è prorogata fino al completamento del Pnrr, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, la Segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al dpcm 25 ottobre 2018 (art. 4-bis, introdotto in sede di conversione).
Integrata anche la disciplina in materia di “Carta europea della disabilità in Italia” circoscrivendo l’ambito delle informazioni relative al soggetto titolare della Carta e accessibili, per i soggetti erogatori di beni o servizi, tramite la Carta medesima (comma 2, art. 66).
Si prevede anzitutto che l’Inps consente ai soggetti erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità l’accesso, attraverso lo strumento della Carta e su richiesta dell’interessato, alle informazioni – strettamente necessarie per le finalità in oggetto – contenute nei verbali di accertamento dello stato di invalidità o di disabilità, previsti da ogni normativa.
Il riferimento ai suddetti soggetti erogatori concerne esclusivamente le pubbliche amministrazioni, gli enti territoriali e le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale, che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità.
L’accesso in oggetto è temporaneo e limitato al disbrigo delle pratiche connesse all’erogazione di detti beni o servizi.
È demandato all’Inps di individuare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, la tipologia di dati soggetti al trattamento, le operazioni eseguibili – necessarie al funzionamento della Carta e all’accesso alle predette informazioni – nonché le misure per garantire la tutela dei diritti fondamentali dell’interessato.
Superbonus: le novità per gli enti non profit
Il dl Rilancio (art. 119 dl n. 34/2020) ha introdotto il superbonus, una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica e di misure antisismiche sugli edifici prevista anche per gli enti non profit. La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1 luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
La conversione in legge del dl 77/2021 inserisce il comma 10-bis all’art. 119 citato estendendo alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 (ad esempio: ospedali, case di cura e conventi) e ne determina il limite di spesa per le singole unità immobiliari (art. 33, comma 1, lettera b).
La disposizione chiarisce che tali interventi possono fruire della detrazione a condizione che i soggetti beneficiari svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
Nello specifico, la norma stabilisce che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del superbonus previsto per le singole unità immobiliari è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare (ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate) per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e per le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
- siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4 a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore (1 giugno 2021) del dl n. 77/2021.
Si ricorda che le categorie catastali richiamate si riferiscono a collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme (B1) nonché a case di cura e ospedali senza fine di lucro (B2) o con fine di lucro (D4).
Cabina di regia e Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale
L’art. 2 disciplina la Cabina di regia preposta in via generale all’indirizzo, impulso e coordinamento della fase attuativa del Pnrr e istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Vi partecipano i Ministri (ed i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri) competenti, in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, in relazione alle tematiche di rilievo territoriale.
Tra le funzioni attribuite alla Cabina di regia è prevista la cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale mediante il Tavolo permanente istituito all’art. 3 del dl con funzioni eminentemente consultive.
In particolare, il Tavolo è istituto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi nonché di Roma capitale, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca e della società civile nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva.
Ai I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il decreto di cui al primo periodo.
È inoltre previsto che i componenti siano individuati secondo un criterio di maggiore rappresentatività e che agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.