Fonte Cantiere Terzo Settore
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021 il dl n. 111/2021, che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche di ogni ordine e grado e universitarie e in materia di trasporti in vigore a partire dal 1 settembre 2021.
Per quanto di interesse, sono presenti anche indicazioni che interessano lo svolgimento di eventi sportivi e di spettacoli all’aperto.
Scuola in presenza ma con la certificazione verde
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria è svolta in presenza. La misura interessa anche le migliaia di scuole private gestite da enti non profit presenti in Italia.
Tale previsione è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.
Inoltre in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:
- è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
- è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza) tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.
Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.
Eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico con posti assegnati e limiti di capienza
Il dl n. 111 interviene anche in merito alla partecipazione del pubblico sia agli eventi sportivi che agli spettacoli all’aperto, per i quali è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.